Lo Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE  CIRCOLO “ZOO”

Art. 1 – Identità – L’Associazione culturale, ricreativa, di promozione sociale denominata “ZOO”, si riconosce nei valori dell’ARCI, valori che trovano piena affermazione nella prima parte della Costituzione repubblicana.

I regolamenti interni, definiti dagli Organismi Dirigenti, disciplinano, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all’organizzazione ed all’attività del Circolo.

TITOLO   I   –   Principi – Finalità

Art. 2 – Principi e finalità – Il Circolo è aperto a tutti, è apartitico e aconfessionale e si propone come momento di aggregazione per promuovere cultura, socialità, cooperazione e solidarietà. Promuove il libero associazionismo dei cittadini, proponendosi come complesso di spazi di partecipazione responsabile ed autorganizzata, favorendo lo sviluppo di un’etica libertaria e del pluralismo dialettico. Il Circolo favorisce il radicamento di questi valori attraverso il proprio impegno riconoscendo pari dignità ed autonomia ai suoi aderenti. Attraverso la forma associativa rappresenta anche una formula peculiare d’economia basata sulla cooperazione, sul volontariato, su attività rivolte ai Soci ed alla collettività, sul valore della responsabilità individuale in seno alla comunità.

La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo sono l’elemento fondante del Circolo. Esso, in quanto forma di autorganizzazione di cittadini, esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società. Il Circolo non persegue fini di lucro, non distribuisce in forma diretta ne indiretta utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 3 – Settori d’iniziativa e d’intervento – Sono campi prioritari di iniziativa ed intervento:

–                       Sviluppare attività sociali, ludiche e culturali concepite come veicolo di emancipazione emotiva ed intellettuale

–                       L’impegno per l’affermazione di una cultura pacifista

–                       L’impegno per la formazione di una società aperta e cosciente della pluralità delle identità

–                       L’azione tesa a favorire la maturazione etica e critica degli individui attraverso attività di promozione culturale, utilizzando tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione delle stesse

–                       L’azione tesa a favorire l’ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità

–                       L’intervento per difendere ed innovare lo stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell’economia sociale e dei soggetti “no profit”

–                       L’iniziativa tesa a realizzare una società eco-compatibile

–                       L’attenzione verso la genesi e lo sviluppo di nuove forme di comunicazione

–                       Lo sviluppo di iniziative e di una politica che s’impegni per i diritti dei minori

–                       Lo sviluppo di strumenti, pratiche e concetti utili all’affermazione civile e culturale di individui e società storicamente e politicamente minorizzati

–                       Lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all’esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all’intolleranza, al disagio, all’emarginazione, alla solitudine, promuovendo servizi rivolti alla comunità e alle persone

–                       La comunicazione, l’informazione, l’editoria, l’emittenza radiotelevisiva, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica

–                       Le attività educative e formative anche a carattere professionale

–                       Le attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado

–                       Le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d’animazione, d’informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all’interno e in collaborazione con strutture sanitarie, educative e scolastiche, o con associazioni ed enti che operano in esse

–                       Le attività di cooperazione, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo

–                       La salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico,    culturale, paesaggistico

–                       L’iniziativa e l’attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani

–                       La lotta alla mafia, a tutte le criminalità organizzate, al depauperamento della legalità,  agli abusi di potere

 

TITOLO   II   –   La forma associativa

Art. 4 – Adesione – Possono aderire al Circolo tutte le persone fisiche o giuridiche (a mezzo dei loro rappresentanti legali), che riconoscono ed accettano le regole del presente statuto nelle sue varie articolazioni. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di Socio previo consenso dei genitori o tutori e comunque non godono dei diritti di voto in Assemblea. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni temporalmente limitative dei diritti e doveri e strumentalmente connesse a singole attività. Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, fornendo il proprio nome e cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente alla attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, al Regolamento interno, alle deliberazione degli Organi Sociali. E’ compito del Consiglio Direttivo, ovvero di altro soggetto da esso delegato, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci, siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda sia accettata, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale dell’ARCI e il nominativo verrà annotato nel libro dei Soci. A seguito di accettazione il Socio diventa titolare di diritti e doveri nei confronti del Circolo e dell’Associazione Nazionale nel suo complesso. Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso al Consiglio dei garanti o in sua assenza deciderà in via definitiva la prima Assemblea dei soci. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili né rivalutabili. Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili.

Art. 5 – Limiti associativi – I Soci sono i principali soggetti dell’iniziativa associativa e politica del Circolo. La loro adesione è subordinata all’accettazione di quelle norme o principi inderogabili che sono il fondamento sia etico sia giuridico quali: l’assenza di fini di lucro, i principi di democrazia, la partecipazione e la collegialità, la trasparenza amministrativa, la titolarità di diritti e doveri sostanziali per tutti gli associati.

Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci – Gli associati hanno diritto a:

Frequentare i locali del Circolo, poter concorrere all’elaborazione del programma e partecipare alle iniziative e attività promosse, approvare i bilanci preventivi e consuntivi eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi. Ai Soci sono garantiti, in ogni caso, con forme e procedure adeguate, quei diritti di accesso e di partecipazione comuni a tutti gli associati, in accordo con i principi istituzionali dell’Associazione e in armonia con la legislazione vigente. Gli associati sono tenuti a: osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti. Devono effettuare il pagamento delle quote annuali contestualmente all’iscrizione al Circolo per il primo anno ed annualmente per i successivi. Il valore dei contributi associativi annuali può variare di anno in anno a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del Circolo e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi né è rimborsabile o trasmissibile. Devono rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne, all’operato degli Organismi di Garanzia dell’Associazione.

Art. 7 – Perdita della qualifica di Socio – Salvo diritto di recesso o di decesso, la decadenza di Soci aderenti avviene per: mancato pagamento della quota sociale; dichiarazione d’espulsione divenuta definitiva a seguito di condotta riprovevole; perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione; dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli Organi Sociali; appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo; danni dolosi materiali o morali al Circolo, ai locali, alle attrezzature: i danni vanno risarciti. Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione si può ricorrere entro 30 giorni al Consiglio dei Garanti. In sua assenza deciderà in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

TITOLO   III   –   Il sistema istituzionale

Art. 8 – Organismi di Direzione – Compiti – Gli Organismi di Direzione, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche. Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi promuovono lo sviluppo e il consolidamento del Circolo nel territorio. Rappresentano territorialmente il Circolo nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche e sociali.

Art. 9 – Obblighi statutari – Il Circolo è dotato di Atto Costitutivo e Statuto autonomo. Quest’ultimo recepisce le norme dello Statuto ARCI Nazionale relativamente ai punti I e II. Lo Statuto ed eventuali variazioni devono essere inviate al Collegio dei Garanti della struttura organizzativa sovraordinata, la quale esprime parere di legittimità e congruità statutarie. Il cambio o l’apertura di nuove sedi non comporterà la sostituzione dello statuto.

Art. 10 – Organismi dirigenti – Sono Organismi dirigenti:

–                       L’Assemblea dei Soci

–                       Il Consiglio Direttivo

–                       Il Presidente

Art. 11 – Assemblea dei Soci – Il Circolo nell’Assemblea dei Soci ha il suo organo sovrano che è composto da tutti gli aderenti che abbiano compiuto i 18 anni e siano in regola col tesseramento almeno 10 giorni prima del suo svolgimento.

L’Assemblea dei Soci è convocata mediante avviso scritto, contenente la data, l’ora e il luogo di convocazione e l’ordine del giorno, da affiggersi nei locali del Circolo o da spedirsi per lettera o e-mail almeno 20 giorni prima della convocazione o tramite comunicato stampa.

L’Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

I Soci possono farsi rappresentare da un altro Socio, mediante delega scritta ma ciascun Socio può essere portatore di una sola delega. L’Assemblea ha il compito di:

×           Discutere ed approvare gli indirizzi ed il programma generale

×           Discutere ed approvare le proposte di modifica dello statuto

×           Discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo e loro eventuali variazioni

×           Formare le commissioni elettorali

×           Stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo

×           Eleggere il Consiglio Direttivo

×           Eleggere il Collegio dei Revisori o deliberare di appoggiarsi alla struttura sovraordinata

×           Eleggere il Collegio dei Garanti o deliberare di appoggiarsi alla struttura sovraordinata

×           Deliberare la liquidazione e lo scioglimento del Circolo

L’Assemblea, può anche svolgersi in forma straordinaria, in tal caso essa è svolta entro due mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, o dai Soci che rappresentino almeno metà degli iscritti. E’ in ogni caso il Consiglio Direttivo a stabilirne le norme di svolgimento.  

L’Assemblea straordinaria delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 12 – Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza del Circolo tra un Assemblea e l’altra, rimane in carica per un periodo di quattro anni, viene eletto e revocato dall’Assemblea. E’ composto da un minimo di cinque eletti. Tutti i Consiglieri sono rieleggibili. Esso ha il compito di:

–                       Eleggere il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere

–                       Curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei Soci

–                       Promuovere le iniziative e le manifestazioni ai fini istituzionali

–                       Discutere e approvare il programma annuale di attività

–                       Promuovere la stipula di convenzioni con privati ed enti pubblici per la realizzazione di scopi associativi

–                       Predisporre il bilancio d’esercizio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci

–                       Emanare regolamenti e norme interne per il buon andamento del Circolo, a cui tutti i Soci devono sottostare

–                       Vigilare sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti

–                       Convocare l’Assemblea ordinaria o straordinaria, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori

–                       Verificare la costituzione e l’effettivo funzionamento degli Organismi Dirigenti e di Garanzia

–                       Deliberare l’ammissione di nuovi Soci o conferire deleghe ad altri soggetti per farlo

–                       Discutere ed approvare il piano di tesseramento annuale e i contributi supplementari a carico dei Soci per le maggiori o diverse prestazioni effettuate dal Circolo

–                       Compiere quanto è necessario nell’amministrazione del patrimonio sociale per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di cui è investito

Il Consiglio Direttivo, può cooptare nuovi componenti in sostituzione di dimissionari o decaduti. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o altro componente del Consiglio da questi delegato. Può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente. In questo caso, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea Straordinaria, che dovrà svolgersi entro due mesi dall’atto di sfiducia, con all’ordine del giorno il rinnovo di tutti gli Organismi Dirigenti nel modo previsto dall’art. 11. In caso di dimissioni del Presidente, non dovute a sfiducia, il Consiglio Direttivo rinominerà il nuovo Presidente fino a scadenza del mandato. In ambedue i casi, il Vicepresidente, in carica nel Consiglio Direttivo, assume ad interim i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza.

Art. 13 – Presidente – Il Presidente, rappresenta ed esprime l’unità del Circolo e esercita il coordinamento politico ed organizzativo collegialmente con il Consiglio. Convoca le sedute del Consiglio Direttivo. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha mandato quadriennale, non può svolgere la sua funzione per più di due mandati consecutivi. Rappresenta il Circolo in giudizio e verso i terzi. Amministra l’attività del Circolo avvalendosi della collaborazione del Vicepresidente e del Tesoriere.

Art. 14 – Costituzione di strumenti operativi – Su proposta del Consiglio, ma anche di singoli Soci, possono essere costituiti strumenti operativi che permettano di sviluppare con efficacia e continuità, iniziative su singole tematiche, con l’apporto di competenze e specializzazioni considerate utili e coinvolgendo le esperienze del Comitato Territoriale e di altri Circoli. A seconda delle esigenze può trattarsi di coordinamenti tematici o di gruppi di lavoro specifici; in ogni caso, queste hanno sempre una funzione propositiva e operativa di ricerca e devono corrispondere agli indirizzi programmatici ed economici dati. Il Consiglio Direttivo ne ratifica l’insediamento, il mandato operativo e temporale.

TITOLO   IV   –   Gli Organi di Garanzia e Controllo

Art. 15 – Composizione – Sono organi di garanzia e controllo:

Il Collegio dei Garanti ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 16 – Collegio dei Garanti – Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. E’ eletto dall’Assemblea. Esso ha il compito di:

Interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli Organismi Dirigenti sulla loro corretta applicazione. Emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli Organismi Dirigenti. Dirimere le controversie insorte tra Soci, tra questi e gli Organismi Dirigenti e fra Organismi Dirigenti, erogando, ove nel caso, le sanzioni previste. L’iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 giorni dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all’inizio dell’istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito regolamento. Il Collegio dei Garanti, è formato, da tre componenti effettivi e un supplente, scelti fra Soci non eletti in Organismi Dirigenti di pari livello, che abbiano acquisito un’effettiva e comprovata esperienza nel campo associativo e/o siano dotati d’adeguata competenza in campo economico e giuridico. Rimane in carica per un periodo di quattro anni. Essi eleggono al loro interno un Presidente. Su delibera assembleare la nomina del Collegio dei Garanti può essere evitata appoggiando tale carica in seno al proprio Comitato Territoriale. I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. In materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, il Collegio dei Garanti si attiva autonomamente ed obbligatoriamente producendo una relazione periodica al Consiglio Direttivo. Al Collegio dei Garanti, devono essere inviati, entro 15 giorni dall’approvazione, copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi Dirigenti.

Art. 17 – Collegio dei Revisori dei Conti – Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo, del Circolo ed è eletto dall’Assemblea. Ha il compito di: esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale; controllare l’andamento amministrativo; controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture. Il Collegio dei Revisori dei Conti, è formato da tre componenti effettivi e da un supplente, scelti, fra Soci non eletti in Organismi Dirigenti di pari livello e che siano dotati d’adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile. Rimane in carica per un periodo di quattro anni. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente. Su delibera assembleare la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti può essere evitata appoggiando tale carica in seno al proprio Comitato Territoriale. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, al quale presenta annualmente una relazione scritta sul bilancio consuntivo.

TITOLO   V   –   La democrazia e la partecipazione

Art. 18 – Principi – I principi generali ai quali s’ispira e si uniforma la vita del Circolo sono: l’uguaglianza di diritti tra tutti i Soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; l’adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

Art. 19 – Maggioranza e pubblicità delle delibere – Di norma le decisioni degli Organismi Dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti. E’ richiesta la maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti effettivamente in carica in prima convocazione e la maggioranza dei presenti in seconda convocazione. Le deliberazioni dell’Assemblea e degli Organismi Dirigenti, sono riassunte su un verbale redatto da un componente e devono essere sottoscritte dal Presidente e da uno dei presenti. I verbali restano esposti all’interno del Circolo per i 15 giorni successivi alla loro formazione affinché possano essere consultati dagli aderenti che, a loro spese, hanno il diritto di trarne copia.

Art. 20 – Scrutinio degli eletti – L’elezione di Organismi Dirigenti, di Controllo e di Garanzia avviene a scrutinio segreto. Le urne destinate a raccogliere le schede elettorali restano aperte per la durata della votazione sotto il controllo della Commissione Elettorale. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche ed i voti ottenuti dai Soci. Tale verbale dovrà poi essere messo a disposizione degli interessati.

Art. 21 – Regolamenti degli Organismi – Ogni Organismo Dirigente, deve dotarsi di un apposito regolamento che ne determini le modalità di funzionamento ed in particolare le norme di decadenza dei suoi componenti.

TITOLO   VI   –   Patrimonio – Risorse – Amministrazione

Art. 22 – Patrimonio – Il patrimonio del Circolo è costituito da:

Beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso; eccedenze degli esercizi annuali, fondi istituiti con le eccedenze di bilancio; erogazioni, donazioni, lasciti, successioni, purché i beni di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio e a raggiungere le finalità sociali; partecipazioni societarie. Per nessun motivo il patrimonio potrà essere suddiviso tra i Soci.

Art. 23 – Fonti di Finanziamento – Le fonti di finanziamento del Circolo sono: le quote annuali di adesione e tesseramento dei Soci; i versamenti volontari degli associati; i contributi specifici degli associati; i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio; i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; i contributi pubblici e privati; i prestiti contratti presso istituti di credito o Soci; i rimborsi derivanti da convenzioni e da ogni altro apporto, beneficio, elargizione, lascito o donazione comunque destinato al perseguimento delle finalità

Art. 24 – Esercizio sociale e rendiconto – L’esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo deve essere discusso ed approvato dall’Assemblea entro l’inizio dell’esercizio cui si riferisce. Dell’esercizio sociale conclusosi, deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dovrà evidenziare i costi ed i proventi nonché la consistenza finanziaria e le partite creditorie e debitorie. Il Consiglio Direttivo può approvare piani pluriennali di investimento.

Art. 25 – Costituzione di fondi – Il rendiconto di cui al precedente articolo dovrà prevedere la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo di tale fondo è vincolato alle decisioni dell’Assemblea dei Soci. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in primis in favore di programmi ed iniziative consone agli scopi istituzionali o per nuovi impianti e attrezzature o a copertura di eventuali perdite di esercizi precedenti.

TITOLO   VII   –   Norme finali e transitorie

Art. 26 – Scioglimento –Lo scioglimento del Circolo può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto, solo da un Assemblea appositamente convocata che provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio del Circolo, dedotte le passività, sarà devoluto ad altro Ente o Associazione senza scopo di lucro avente finalità di interesse generale analoghe previo benestare dell’Assemblea dei Soci, sentito l’Organismo di Controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge. Qualora non sia possibile raggiungere la maggioranza richiesta al primo comma nel corso di cinque successive convocazioni assembleari ed in seguito ad un ulteriore avviso, adeguatamente pubblicato sugli organi di stampa, nel rispetto di quanto stabilito al secondo comma, il Circolo viene sciolto.

Art. 27 – Adesione all’ARCI Nazionale – Il Circolo aderisce all’ARCI Nazionale e alla Federazione Arci contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutti i Soci individuali e collettivi aderiscono contestualmente all’ARCI Nazionale acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi.

Art. 28 – Applicazioni delle norme vigenti – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.

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